STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA FAMIGLIA O.D.V.

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Art. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: NUOVA FAMIGLIA O.D.V., che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’organizzazione ha sede legale in piazza Carlo Leoni n.11 nel comune di Selvazzano Dentro (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello stauto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 5 - Finalità e attività

L’organizzazione esercita in via principale una o più attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare si occupa di progetti di solidarietà verso popoli bisognosi di tutto il mondo, a favore delle persone povere, svantaggiate e in difficoltà.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
• beneficienza e sostegno a distanza a favore di persone bisognose in Italia e nel mondo, anche attraverso cessione gratuita di alimenti, prodotti di consumo, denaro, beni e servizi agli stessi (art. 5, comma 1, lettera u), D.Lgs. 117/2017);
• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità, concernenti le persone bisognose in Italia e nel mondo (art. 5, comma 1, lettera w), D.Lgs. 117/2017);
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative d’interesse sociale, incluse attività anche editoriali quali il giornale dell’organizzazione, per la promozione e la diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, comma 1, lettera i), D.Lgs. 117/2017);
• educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolte alle persone bisognose in Italia e nel mondo (art. 5, comma 1, lettera d), D.Lgs. 117/2017);
• interventi e prestazioni sanitarie a favore di persone bisognose in Italia e nel mondo (art. 5, comma 1, lettera b), D.Lgs. 117/2017);
• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza (art. 5, comma 1, lettera v), D.Lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
• missioni nei paesi in difficoltà a supporto e in collaborazione alle organizzazioni umanitarie che ivi operano;
• raccolta fondi per la costruzione di scuole, asili, ospedali, case, pozzi, ecc.;
• organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti a sostegno di tematiche di aiuto e cooperazione;
• l’assunzione di iniziative idonee, l’effettuazione di servizi volontari assolutamente non remunerati atti all’esclusivo perseguimento di finalità umanitarie e sociali e di tutela dei diritti civili primari con sviluppo di progetti d’aiuto;
• attività di informazione e formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per volontari che opereranno nell’ambito dei progetti di aiuto e cooperazione con i paesi bisognosi: organizzazione di campi di conoscenza all’estero;
• attività di sensibilizzazione al volontariato presso scuole ed altre sedi per avvicinare il mondo giovanile al fine di animare la solidarietà, la partecipazione e l’integrazione sociale, operando al servizio delle persone in difficoltà;
• attività editoriale: pubblicazione di materiale informativo, bollettini per gli scopi dell’organizzazione;
• attività di informazione e formazione: corsi di formazione rivolti alle famiglie adottive e non nel loro compito di educazione e crescita dei figli;
• la promozione di scambi di esperienze tra le famiglie adottive di minori provenienti dallo stesso paese d’origine ed anche da altri paesi stranieri;
• aiuto e sostegno alle famiglie adottive nel compito di educazione e crescita del minore adottivo, lo scambio di esperienze tra gli stessi minori, l’aiuto agli stessi affinché mantengano un costante rapporto, nei limiti delle possibilità delle famiglie e delle rispettive singole esigenze, con il paese d’origine e con la loro cultura e tradizioni.

Per l’attività d’interesse generale prestata, l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 - Ammissione

Sono associati dell’organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e l’eventuale esclusione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19 del D.Lgs. 117/2017;
• votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/2017.

Hanno il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione e mancato pagamento della quota associativa annuale.

L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10 - Gli organismi dell’organizzazione

Sono organismi dell’organizzazione:
• Assemblea degli associati;
• Consiglio direttivo;
• Presidente;
• Organo di controllo (solo al superamento dei limiti riportati all’ART. 30 D.Lgs. 117/2017).

Ai componenti degli organismi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 - L’Assemblea

L’Assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. E’ l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax e vari “mezzi telematici, come ad esempio e-mail e messaggi telefonici” spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L’Assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;
• approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
• nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organismi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, tutti i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno il 50%+1 (cinquanta per cento più uno) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

ART. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da 5, 7 o 9 componenti eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere eletti per massimo n.5 mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:
• amministra l’organizzazione;
• attua le deliberazioni dell’Assemblea;
• predispone il bilancio di esercizio, e se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
• predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
• è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
• disciplina l’ammissione degli associati;
• accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
• delibera sull'esclusione degli associati.

Il Presidente dell’organizzazione è il Presidente del Consiglio direttivo che lo nomina.

ART. 16 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza, rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo (3 anni), può essere eletto per massimo n.3 mandati consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio direttivo o dall’Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organismi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L’organo di controllo:
• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Libri sociali

L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
b) il libro delle assemblee e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
c) il libro delle assemblee e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’organo di controllo, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - I beni

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’organizzazione è annuale e decorre dal primo Gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.

Il bilancio di esercizio è predisposto dall’economo (figura facente parte del Consiglio direttivo) e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 Giugno di ogni anno.

ART. 23 - Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 – Convenzioni

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 25 - Personale retribuito

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Assicurazione dell’organizzazione

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.

ART. 28 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 30 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

STATUTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 02/10/2020

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