LASCITI TESTAMENTARI

Stesura definitiva - Consiglio del 22 luglio 2016

L’art. 5 del nostro Statuto prevede che fra le entrate dell’Associazione ci siano anche eredità (lasciti testamentari), donazioni e legati.

Che cos’è il lascito testamentario? Il lascito testamentario a favore dell’Associazione NUOVA FAMIGLIA O.D.V. è una scelta di responsabilità che permette all’Associazione stessa di continuare le attività, previste dallo Statuto, di solidarietà a favore di popolazioni in difficoltà. Non è necessario disporre di un grande patrimonio per fare testamento e per fornire, anche in questo modo, il proprio contributo alla costruzione di un futuro di pace, di solidarietà, di rispetto dei diritti umani e di rispetto della dignità dei popoli. Un impegno che Nuova Famiglia farà proprio costruendo pozzi, scuole, cliniche e quanto possa servire come atto di giustizia sociale a favore delle popolazioni dei Paesi con cui collabora.

Tutto ciò che diremo in seguito fa riferimento ad articoli del Codice Civile che legiferano di Testamento.

  • Il testamento è un atto con il quale si dispone del proprio patrimonio, in tutto od in parte, dal momento della propria morte;
  • Il testamento è un atto che ti permette di disporre dei tuoi beni a favore delle persone a te più care e secondo i principi ed i valori da te condivisi. In assenza di testamento il tuo patrimonio, all’apertura della successione, verrà assegnato, come previsto dalla legge: dai più stretti congiunti arrivando, in assenza dei più prossimi, ai parenti fino al sesto grado o sarà attribuito direttamente allo Stato quando manchi qualsiasi erede legittimo o testamentario;
  • Il testamento può essere pubblico, cioè può essere redatto da un notaio alla presenza di due testimoni (né parenti e né beneficiari del testamento), oppure olografo, cioè redatto, datato, scritto e sottoscritto (con nome e cognome) interamente dal disponente di proprio pugno su un semplice foglio di carta (la mancanza di uno di questi requisiti lo rende nullo). Nel caso di testamento pubblico vi è una maggiore certezza del rispetto delle volontà del disponente. Nel caso del testamento olografo vi è il rischio che lo stesso vada, anche solo accidentalmente, perduto o venga distrutto o sottratto. Per evitare che questo accada è possibile depositare l’originale del testamento olografo presso un notaio o presso lo studio di un professionista di fiducia, conservandone una copia. Può essere opportuno avvertire una persona di fiducia dell’avvenuta redazione del testamento e del suo avvenuto deposito. Eventualmente consegnare alla medesima persona un secondo originale del documento;
  • La disposizione testamentaria , qualsiasi forma essa assuma, è in ogni modo revocabile. E’ dunque possibile modificare il contenuto del testamento e disporre nuovamente dei propri beni a favore di terzi, qualora si cambi, per qualsiasi ragione, idea. In caso di testamento olografo, ogni successiva aggiunta o variazione deve essere redatta con le medesime modalità iniziali. E’ possibile apportare modifiche anche scrivendo in calce al documento già redatto: è però necessario apporre la data delle modifiche e sottoscrivere nuovamente.
  • E’ possibile lasciare ad Associazione NUOVA FAMIGLIA O.D.V. beni di qualsiasi natura, immobili (case, terreni e/o porzioni delle stesse/i) o mobili (oggetti determinati, titoli, valori, liquidità, crediti, ecc.) identificandoli con precisione nel testamento. In caso di beni diversi dal denaro attribuiti per testamento, l’Associazione provvederà di norma a disporne la vendita per destinare il ricavato a sostegno della propria attività umanitaria. Solo in casi eccezionali, che saranno valutati di volta in volta, Associazione NUOVA FAMIGLIA O.D.V. potrà decidere di utilizzare tali beni per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Una disposizione testamentaria che vincolasse a priori un bene ad un utilizzo specifico rischierebbe di impedire la destinazione da parte di Associazione NUOVA FAMIGLIA O.D.V. alle proprie attività istituzionali.
  • Associazione Nuova Famiglia O.D.V. può essere nominata erede, se la disposizione testamentaria riguarda l’universalità dei propri beni o di una parte (“…. Nomino Associazione NUOVA FAMIGLIA O.D.V. piazza Carlo Leoni 11, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro, cod. fisc. 00211260286 - erede di tutti (o della metà, o di un terzo, di un quarto, ecc.) dei miei beni…”) oppure legataria , se la disposizione testamentaria riguarda uno o più beni specifici (“….. lego ad Associazione NUOVA FAMIGLIA O.D.V. piazza Carlo Leoni 11, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro, cod. fisc. 00211260286 - il mio appartamento/terreno sito in Via……. o il saldo del mio conto corrente…”). Nel caso di designazione di Associazione NUOVA FAMIGLIA O.D.V. come erede, l’accettazione dell’eredità dovrà avvenire necessariamente con beneficio d’inventario. Ciò significa che, con l’apertura della successione, si dovrà procedere alla ricostruzione dell’asse ereditario, determinando attività e passività riconducibili al testatore, al fine di tutelare il patrimonio dell’Associazione NUOVA FAMIGLIA O.D.V. dalle passività che risultassero eventualmente eccedere le attività.
  • Nel testamento è sufficiente indicare la sola denominazione dell’Associazione e precisamente: Associazione NUOVA FAMIGLIA O.D.V. piazza Carlo Leoni 11, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro, cod. fisc. 00211260286 -
  • Ognuno può liberamente disporre delle proprie sostanze, ma la Legge riserva alcune quote del patrimonio ereditario a determinati soggetti, i “legittimari”: il coniuge, i figli (legittimi, naturali, legittimati ed adottivi) o loro discendenti e, solo nel caso in cui non vi siano discendenti legittimi o naturali, gli ascendenti legittimi (genitori in vita). In presenza di tali soggetti il testatore, nel disporre a favore di Associazione NUOVA FAMIGLIA O.D.V., dovrà pertanto tener presente la facoltà riservata dalla Legge ai legittimari di richiedere all’Autorità Giudiziaria la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della loro quota di legittima. Poiché la determinazioni delle quote spettanti ai diversi legittimari, da soli od in concorso tra di loro, è piuttosto complicata e presenta numerose combinazioni possibili, è consigliabile rivolgersi ad un legale od ad un notaio di propria fiducia, o direttamente ad Associazione NUOVA FAMIGLIA O.D.V., per avere maggiori informazioni sulla situazione specifica del testatore. Un testamento che determinasse la lesione dei diritti riservati ai legittimari sarebbe valido, ma potrebbe essere impugnato e reso parzialmente inefficace. Sarebbe opportuno evitare che ciò avvenisse.
  • In alternativa od in aggiunta al testamento è possibile nominare Associazione NUOVA FAMIGLIA O.D.V. come beneficiaria di un’assicurazione sulla vita. L’importo liquidato dalla compagnia alla morte del titolare non farà parte del patrimonio ereditario e non verrà calcolato né per determinare l’eventuale lesione alla quota di legittima né per determinare la quota spettante agli eredi. L’indicazione di Associazione NUOVA FAMIGLIA O.D.V. come beneficiaria dell’Assicurazione sulla vita può essere effettuata all’atto della stipula della polizza, con annotazione sulla polizza, o testamenti successivi. Analogamente alla disposizione testamentaria, è possibile in ogni momento modificare la designazione di Associazione NUOVA FAMIGLIA O.D.V. come beneficiaria con annotazione sulla polizza o testamento successivo.
  • Succede di frequente che, all’interno del testamento, si trovino considerazioni a carattere religioso, morale o filosofico, o, più spesso ancora, indicazioni sulla forma che si vorrebbe assumesse la cerimonia funebre (religiosa o laica, la cremazione con oneri connessi a carico di soggetti determinati), sulla donazione dei propri organi o sul rispetto della propria volontà in materia di trattamento sanitario (rifiuto di terapie farmacologiche, rianimative od alimentative: il c.d. testamento biologico, che fornisse al medico indicazioni importanti nell’ambito della propria discrezionalità curativa). E’ opportuno che tali considerazioni ed indicazioni siano espresse in un documento diverso dal testamento, non solo per non ingenerare confusione, ma soprattutto perché vi è il rischio che si venga a conoscenza di tali disposizioni solo a seguito della pubblicazione del testamento, spesso troppo tardi quindi perché si possa dare esecuzione alla volontà del disponente.

PER CONOSCERE LA NOSTRA ATTIVITA’ PIU’ DETTAGLIATAMENTE, PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI DESTINAZIONE DI UN LASCITO AD: ASSOCIAZIONE NUOVA FAMIGLIA O.D.V. - contattare i nostri responsabili a:

tel. 0498975507 – mail: info@nuovafamiglia.it La presenza telefonica viene garantita dal lunedì al venerdì dalle 21,00 alle 23,30.

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